Descrizione
Il Sindaco rende noto che tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non piu' tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non
dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione
Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico e prendere visione della documentazione allegata.
Allegati
Ultimo aggiornamento: 11 agosto 2023, 11:20