Super Green Pass

Ultima modifica 7 dicembre 2021

Il green pass o certificazione verde è un documento gratuito, in formato digitale e stampabile, che nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di Covid-19.

 

GREEN PASS "BASE" E GREEN PASS RAFFORZATO (O SUPER GREEN PASS)

Con il Decreto-Legge 26 Novembre 2021, n. 172 è stato ufficialmente approvato il Super Green Pass: si tratta di una certificazione verde rafforzata ottenibile esclusivamente da vaccinati e guariti che consentirà a tali soggetti di continuare a partecipare alla vita sociale del paese.
Il Super Green Pass sarà in vigore dal 6 Dicembre 2021 al 15 Gennaio 2022, salve ulteriori possibili proroghe.
 
Con l'approvazione del suddetto decreto, adesso è necessario distinguere tra due diversi tipi di Green Pass e più precisamente il Green Pass denominato "rafforzato" e quello "base".
 
Le certificazioni sopra menzionate, infatti, presentano delle differenze sostanziali:
 
  • GREEN PASS BASE che si ottiene a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare
  • GREEN PASS RAFFORZATO che si ottiene a seguito dell’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 e della guarigione dall’infezione Covid-19 negli ultimi sei mesi

Da ciò ne consegue che Il Green Pass "rafforzato" non potrà essere conseguito con l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare ma esclusivamente nei casi precedentemente elencati.

Al pari del Green Pass Base, anche per il Green Pass Rafforzato si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica ( per maggiori informazioni consultare la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021)

DOVE È NECESSARIO IL GREEN PASS ED IL GREEN PASS RAFFORZATO

  • ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI
A prescindere dal colore della propria Regione, chiunque svolga un' attività lavorativa, di formazione o volontariato nel settore pubblico e privato per accedere ai luoghi di lavoro deve possedere e esibire il green pass, che in questo caso, sarà quello BASE.
 
Quanto appena affermato, però, non vale per alcune categorie di soggetti lavoratori e più precisamente per:
 
  • docenti,
  • al personale amministrativo della scuola e della sanità,
  • ai militari, alle forze di polizia
  • al personale del soccorso pubblico.
i quali sono per legge obbligati ad effettuare la vaccinazione contro il COVID-19.
 
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo di green pass da parte dei dipendenti con  le modalità indicate dal  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del DL 52/2021. I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei lavoratori  nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione senza  però conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per  i  giorni  di assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella  del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione di  euro da 600 a 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
 
  • ACCESSO AD ATTIVITA' E SERVIZI
Per l'accesso ad alcune attività e servizi (quando consentiti in base al codice colore della propria Regione) è richiesto il possesso del green pass, nello specifico:
 
  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • accesso alle scuole materne, primarie e secondarie, esclusi gli studenti (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • accesso alle università (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 si consiglia di verificare con la scuola se è necessario essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO per l'accesso);
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, compreso l'accesso agli spogliatoi (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • sagre e fiere, convegni e congressi (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • centri termali (salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 solo con GREEN PASS RAFFORZATO);
  • concorsi pubblici (da verificare il requisito di GREEN PASS RAFFORZATO per il concorso a cui si partecipa).
Per accedere a strutture ospedaliere per visite ai parenti o per entrare in centri diagnostici e poliambulatori specialistici si consiglia di contattare direttamente la struttura.

 

  • ACCESSO AI MEZZI DI TRASPORTO

Indipendentemente dal codice colore della propria Regione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di GREEN PASS BASE O RAFFORZATO l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte, Interregionale e Alta Velocità;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

 

  • STRUTTURE RICETTIVE

I clienti di una struttura ricettiva possono accedere con GREEN PASS BASE ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso.
Il GREEN PASS BASE risulta sufficiente anche per le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere all'interno di strutture ricettive.
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione,  piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere all'interno di strutture ricettive siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso ai clienti esterni sarà possibile soltanto per chi è in possesso di un GREEN PASS RAFFORZATO.


DURATA DEL GREEN PASS BASE E RAFFORZATO

GREEN PASS BASE: ottenuto dopo l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare:

  • durata di 48 ore dall’ora del prelievo in caso di test antigenico rapido
  • durata di 72 ore in caso di test molecolare.

GREEN PASS RAFFORZATO: ottenuto a seguito della vaccinazione o dopo l'avvenuta guarigione.

  • per la PRIMA DOSE dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva;
  • nei casi di SECONDA DOSE e DOSE UNICA per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 9 mesi dalla data di somministrazione. Dal 15 dicembre 2021, infatti, la validità della Certificazione verde COVID-19, passa da 12 a 9 mesi dalla data di somministrazione.

Per maggiori informazioni:

  • consultare la tabella di seguito allegata delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato” (in base al colore della zona di appartenenza) per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022
  • consultare le FAQ del Governo al seguente indirizzo https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Informativa super green pass
06-12-2021

Allegato formato jpg

Attività super green pass
06-12-2021

Allegato formato pdf


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